Materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA)

Il 31 luglio 2017 scade il termine per comunicare all'autorità competente, l'attività di produzione, trasformazione e deposito di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) secondo il Decreto legislativo n.29 entrato in vigore il 20 aprile 2017  (articolo 6 comma 3)

SCOPO: creare un'anagrafica nel settore dei MOCA al fine di consentire alle Autorità sanitarie di svolgere le attività di controllo ufficiale dei MOCA conformemente alle disposizioni di cui ai Regolamento (CE) 1935/2004 e prevedendo che il controllo ufficiale sui MOCA riguardi anche l'applicazione di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 2023/2006.

ECCEZIONI: sono esclusi gli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attività di distribuzione al consumatore finale.(articolo 6 comma 1)

La Comunicazione deve essere fatta all’autorità sanitaria territorialmente competente.

Per le nuove imprese la comunicazione deve essere contestuale all’inizio dell’attività.

SANZIONI: il decreto stabilisce ammende che vanno da un minimo di Euro 1.500 sino a valori di Euro 60.000 (sanzione massima per non rispetto degli obblighi di rintracciabilità ex art. 17 Reg. CE 1935/04) o Euro 80.000 (trasferimento di sostanze pericolose per la salute umana ai prodotti alimentari).  

RIFERIMENTO LEGISLATIVO:

Articolo 6 del Decreto legislativo 10.02.2017, n. 29, c.d. Decreto Sanzionatorio MOCA, relativo alle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 (regolamento GMP).

Art. 6

Violazione delle norme sulle  buone  pratiche  di  fabbricazione  dei materiali e degli oggetti destinati  a  venire  a  contatto  con  i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006

1.  Per  consentire  la  effettuazione   di   controlli   ufficiali conformemente  alle  disposizioni  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.882/2004 gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati  a venire a contatto con gli alimenti comunicano all’autorità sanitaria territorialmente  competente  gli  stabilimenti   che   eseguono   le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006,  ad  eccezione  degli stabilimenti  in  cui  si  svolge   esclusivamente   l’attività   di distribuzione al consumatore finale.

2. Nel caso in  cui  l’attività  posta  in  essere  dall'operatore economico sia soggetta a registrazione o a  riconoscimento  ai  sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004  la  comunicazione  di cui al comma 1 è riportata nella medesima segnalazione.

3.  Gli   operatori   economici   che   già   operano   provvedono all'adempimento di cui  ai  commi  1  e  2  entro  centoventi  giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Gli operatori economici che non adempiono agli obblighi previsti ai commi  1,  2  e  3  sono  soggetti  alla  sanzione  amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.

5.  L'operatore  economico  che,  in  violazione  dell'articolo  4, lettera a), e dell'articolo 5, del  regolamento  (CE)  n.  2023/2006, omette  di  istituire,  attuare  e  far  rispettare  un  sistema   di assicurazione della qualità è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.

6. L'operatore economico che, in  violazione  dell'articolo  6  del regolamento (CE) n. 2023/2006,  non  istituisce  o  non  mantiene  un efficace  sistema  di  controllo  della  qualità  è  soggetto  alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 30.000.

7. L'operatore economico che, in violazione delle  disposizioni  di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2023/2006, non  elabora  e non conserva un'adeguata documentazione su  supporto  cartaceo  o  in formato elettronico riguardante le specifiche, le  formulazioni  e  i processi di fabbricazione, nonché' relativa alle registrazioni  delle varie operazioni di fabbricazione  e  ai  risultati  del  sistema  di controllo della qualità, che siano pertinenti per la  conformità  e la  sicurezza  di  materiali  e  oggetti  finiti,  o  non   mette   a disposizione delle autorità competenti, qualora  lo  richiedono,  la predetta documentazione, è  soggetto  alla  sanzione  amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 25.000.

8.  L'operatore  economico  che,  in  violazione  dell'articolo  4, lettera b), del regolamento (CE) n. 2023/2006, non rispetta le  norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione, di cui all'allegato del medesimo regolamento, è soggetto  alla  sanzione  amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.

IL TESTO COMPLETO E’ DISPONIBILE AL SEGUENTE LINK:

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/18/17G00040/sg

E’ INOLTRE CONSULTABILE LA NOTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE:

http://www.unione.bassaestparmense.pr.it/sites/drupal_lepida_unionebassaest/files/Nota%20MOCA.pdf