CHI FA COSA??? OPERATORI ECONOMICI

Per chiarire quali sono gli obblighi e ruoli degli operatori economici ai fini delle Direttiva che impongono la marcatura CE ci è di supporto la Guida Blu 2016 di cui riportiamo di seguito alcuni stralci.

ATTORI NELLA CATENA DI FORNITURA DEI PRODOTTI E RISPETTIVI OBBLIGHI MARCATURA CE

La normativa di armonizzazione dell’Unione definisce il fabbricante, l’importatore e il distributore «operatori economici» (90).

FABBRICANTE

• Il fabbricante è una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio.
• Il fabbricante è responsabile della valutazione della conformità del prodotto ed è soggetto a una serie di obblighi, compresi i requisiti di rintracciabilità (Iter di certificazione CE)
• Nell’immettere un prodotto sul mercato dell’Unione le responsabilità di un fabbricante sono le stesse, a prescindere dal fatto che sia stabilito in uno Stato membro o al di fuori dell’Unione europea.
• Il fabbricante deve collaborare con le autorità nazionali competenti per la vigilanza del mercato qualora un prodotto presenti un rischio o non sia conforme.

Per fabbricante s’intende una persona fisica o giuridica che è responsabile della progettazione o fabbricazione di un prodotto e che lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio (91). La definizione contiene due condizioni cumulative: la persona deve fabbricare (o far fabbricare) il prodotto e commercializzarlo apponendovi il proprio nome o marchio. Se il prodotto è commercializzato con il nome o il marchio di un’altra persona, quest’ultima sarà quindi considerata il fabbricante. Le responsabilità del fabbricante si applicano anche a qualsiasi persona fisica o giuridica che assembla, imballa, lavora o etichetta prodotti prefabbricati e li immette sul mercato con il proprio nome o marchio. Ha infine le stesse responsabilità del fabbricante chiunque modifichi l’uso previsto di un prodotto in modo tale che siano applicabili requisiti essenziali diversi o altri requisiti di legge o che il prodotto venga sostanzialmente modificato o ricostruito (creando così un prodotto nuovo), al fine di immetterlo sul mercato o, laddove la normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile includa la messa in servizio nel proprio campo di applicazione, di metterlo in servizio (92). Il fabbricante può progettare e fabbricare il prodotto autonomamente, oppure può farlo progettare, fabbricare, assemblare, imballare, lavorare o etichettare da altri al fine di immetterlo sul mercato con il proprio nome o marchio, presentandosi così come il fabbricante.
90) Cfr. allegato I, articolo R1, paragrafo 7, della decisione n. 768/2008/CE.
91) Cfr. allegato I, articolo R1, paragrafo 3, della decisione n. 768/2008/CE.
92) Cfr. allegato I, articolo R6, della decisione n. 768/2008/CE.
93) Questi fabbricanti vengono spesso definiti «own brand labeller» (con marchio commerciale proprio, OBL) o «private labeller» (con marca privata)

IMPORTATORE

• L’importatore è una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’UE un prodotto originario di un paese terzo.
• I suoi obblighi si basano sugli obblighi del fabbricante.

L’importatore è l’operatore economico stabilito nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto originario di un paese terzo, con responsabilità importanti e chiaramente definite ai sensi della normativa di armonizzazione dell’Unione e che in larga misura si rifanno al tipo di responsabilità cui è soggetto un fabbricante stabilito nell’UE. L’importatore è tenuto a garantire che il fabbricante abbia adempiuto correttamente ai propri obblighi. L’importatore non è un semplice rivenditore di prodotti, bensì svolge un ruolo chiave nel garantire la conformità dei prodotti importati. L’importatore è definito come una persona fisica o giuridica che immette sul mercato dell’Unione un prodotto originario di un paese terzo. In generale, prima di immettere un prodotto sul mercato l’importatore deve assicurare: 1. che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità. In caso di dubbi sulla conformità del prodotto, l’importatore deve astenersi dall’immetterlo sul mercato. Se il prodotto è già stato immesso sul mercato, deve prendere misure correttive. In entrambi i casi potrebbe essere necessario contattare il fabbricante per chiarire ogni dubbio in merito alla conformità del prodotto; 2. che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, apposto la marcatura di conformità pertinente (ad esempio la marcatura CE), rispettato gli obblighi di rintracciabilità e, se del caso, corredato il prodotto di istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che sia facilmente compresa da consumatori e altri utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato Questi obblighi sono intesi a far sì che gli importatori siano consapevoli della propria responsabilità di immettere sul mercato esclusivamente prodotti conformi non implicano che gli importatori debbano fare ricorso sistematicamente a procedure di controllo aggiuntive o verifiche (di terzi), né precludono loro la possibilità di farlo.

L’importatore è inoltre tenuto:

• a indicare sul prodotto: 1) nome, 2) denominazione commerciale registrata o marchio registrato e 3) l’indirizzo al quale può essere contattato oppure, laddove non sia possibile a causa delle dimensioni o delle caratteristiche fisiche del prodotto o perché sarebbe necessario aprire l’imballaggio, sull’imballaggio e/o sulla documentazione di accompagnamento, facendo attenzione a non impedire la visibilità di eventuali informazioni sulla sicurezza stampate sul prodotto o sui documenti di accompagnamento;

DISTRIBUTORE

• Il distributore è una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto.
• I distributori sono soggetti a obblighi specifici e svolgono un ruolo chiave nel contesto della vigilanza del mercato.
Con i fabbricanti e gli importatori, i distributori sono la terza categoria di operatori economici soggetti a obblighi specifici. Il distributore è una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto.
Il distributore deve essere in grado di identificare il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato, l’importatore o la persona che gli ha fornito il prodotto al fine di assistere l’autorità di vigilanza del mercato nei suoi sforzi per ottenere la dichiarazione UE di conformità e le parti necessarie della documentazione tecnica. Le autorità di vigilanza del mercato hanno la possibilità di richiedere la documentazione tecnica direttamente al distributore, che non è comunque tenuto a essere in possesso della documentazione pertinente.

Prima di mettere a disposizione un prodotto sul mercato, i distributori devono verificare i seguenti requisiti formali
• che il prodotto rechi la marcatura di conformità prescritta (ad esempio la marcatura CE);
• che il prodotto sia accompagnato dai documenti pertinenti (ad esempio la dichiarazione UE di conformità) e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali, se richiesto dalla legislazione applicabile;
• che il fabbricante e l’importatore abbiano indicato 1) il loro nome, 2) la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio commerciale registrato e 3) l’indirizzo al quale possono essere contattati, sul prodotto o, laddove non sia possibile a causa delle dimensioni o delle caratteristiche fisiche del prodotto, sull’imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento, e che il prodotto rechi un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento che ne consenta l’identificazione.