CHE INDIRIZZI DOBBIAMO INDICARE SUI PRODOTTI?

Da Guida Blu 2016: 4.2.2.2.Obbligo degli importatori di indicare nome e indirizzo Il prodotto deve sempre recare il nome e l’indirizzo del fabbricante, mentre i prodotti importati devono recare anche il nome e l’indirizzo dell’importatore.

Il prodotto deve sempre recare il nome e l’indirizzo del fabbricante, mentre i prodotti importati devono recare anche il nome e l’indirizzo dell’importatore. In conclusione, un prodotto reca di norma uno o due indirizzi (199):

  • se il fabbricante ha sede all’interno dell’Unione europea, sul prodotto sarà indicato solo un indirizzo (quello del fabbricante) poiché non sono coinvolti importatori;
  • se il fabbricante (che si dichiara tale apponendo il proprio nome e indirizzo sul prodotto) ha sede al di fuori dell’UE e i suoi prodotti sono immessi sul mercato dell’Unione da un importatore, il prodotto recherà due indirizzi: quello del fabbricante e quello dell’importatore;
  • se il fabbricante originario ha sede al di fuori dell’UE e l’importatore immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato (in modo tale da incidere sulla conformità ai requisiti applicabili), l’importatore è considerato alla stregua del fabbricante. In questo caso l’unico indirizzo che figurerà sul prodotto (o sull’imballaggio o sul documento di accompagnamento) sarà quello dell’importatore assimilato al fabbricante (200) (201);
  • se il fabbricante (ossia una società ubicata nell’UE che dichiari di essere il fabbricante apponendo il proprio nome e indirizzo sul prodotto) ha sede all’interno dell’UE, benché i prodotti siano fabbricati al di fuori dell’UE, tale società è considerata il fabbricante che immette il prodotto sul mercato dell’Unione, anche se in realtà è un’altra società a importare il prodotto. In questo caso non esiste un importatore ai sensi della definizione ed è sufficiente indicare solo l’indirizzo del fabbricante.

(199) Nel settore dei dispositivi medici il prodotto deve recare anche il nome e l’indirizzo del mandatario.
(200) Se l’importatore si limita ad apporre il proprio nome e indirizzo e lascia il marchio del fabbricante originario, rimane un importatore. Sul prodotto (o sull’imballaggio o nei documenti di accompagnamento) figureranno quindi l’indirizzo dell’importatore e quello del fabbricante.

(201) Questo vale anche se il fabbricante e l’importatore appartengono allo stesso gruppo di società e la società con sede nell’UE che importa il prodotto nell’UE assume, per il prodotto, la piena responsabilità che appartiene al fabbricante.

(202) Questo può verificarsi nel caso di giocattoli costituiti da varie parti o da un insieme di varie parti.