Dispositivi Medici: Il Regolamento 745 del 2017 (MDR) che abroga la Direttiva 93/42/CE (MDD)
SINTESI DEL PERIODO TRANSITORIO:
Che cosa comporta?
a) Sorveglianza post-commercializzazione: Nell'ambito del proprio sistema di gestione della qualità, il Fabbricante deve implementare un sistema di sorveglianza post-commercializzazione che contempli (art. 83 del MDR): · La definizione e l'implementazione di un piano di sorveglianza post-commercializzazione i cui elementi sono definiti nell'Allegato III p. 1.1 del MDR; tale piano fa parte della documentazione tecnica (art. 84 del MDR) ed include il piano di PMCF (Follow-up clinico post-commercializzazione); · La raccolta, la registrazione e l'analisi dei dati sulla qualità, prestazioni e sicurezza del Dispositivo durante il suo intero ciclo di vita, inclusi i dati clinici derivanti dal piano di PMCF; · Il conseguente aggiornamento della documentazione tecnica; · La redazione e l'aggiornamento del Rapporto di sorveglianza post-commercializzazione (classe I) o del Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR – classe IIA, IIB e III). b) Vigilanza: I Fabbricanti di Dispositivi messi a disposizione sul mercato dell'Unione devono segnalare alle pertinenti Autorità competenti: · Qualsiasi incidente grave relativo a Dispositivi messi a disposizione sul mercato dell'Unione; · Qualsiasi azione correttiva di sicurezza relativa a Dispositivi messi a disposizione sul mercato dell'Unione. c) Registrazione: Fabbricante, Mandatario ed Importatore devono registrarsi in EUDAMED inserendo le informazioni relative all'operatore economico come richieste nell'Allegato VI parte A, p.1 del MDR (art. 31 del MDR), ottenendo un numero di registrazione unico (SRN).
Dati da aggiornare e confermare periodicamente.
Il Fabbricante ha la responsabilità di registrare il Dispositivo (art. 29 del MDR) prima dell'immissione sul mercato.
Il regolamento è disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745
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