Il 31 luglio 2017 scade il termine per comunicare all'autorità competente, l'attività di produzione, trasformazione e deposito di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) secondo il Decreto legislativo n.29 entrato in vigore il 20 aprile 2017 (articolo 6 comma 3)
SCOPO: creare un'anagrafica nel settore dei MOCA al fine di consentire alle Autorità sanitarie di svolgere le attività di controllo ufficiale dei MOCA conformemente alle disposizioni di cui ai Regolamento (CE) 1935/2004 e prevedendo che il controllo ufficiale sui MOCA riguardi anche l'applicazione di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 2023/2006.
ECCEZIONI: sono esclusi gli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attività di distribuzione al consumatore finale.(articolo 6 comma 1)
La Comunicazione deve essere fatta all’autorità sanitaria territorialmente competente.
Per le nuove imprese la comunicazione deve essere contestuale all’inizio dell’attività.
SANZIONI: il decreto stabilisce ammende che vanno da un minimo di Euro 1.500 sino a valori di Euro 60.000 (sanzione massima per non rispetto degli obblighi di rintracciabilità ex art. 17 Reg. CE 1935/04) o Euro 80.000 (trasferimento di sostanze pericolose per la salute umana ai prodotti alimentari).
RIFERIMENTO LEGISLATIVO:
Articolo 6 del Decreto legislativo 10.02.2017, n. 29, c.d. Decreto Sanzionatorio MOCA, relativo alle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 (regolamento GMP).
Art. 6
Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006
1. Per consentire la effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.882/2004 gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale.
2. Nel caso in cui l’attività posta in essere dall'operatore economico sia soggetta a registrazione o a riconoscimento ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 la comunicazione di cui al comma 1 è riportata nella medesima segnalazione.
3. Gli operatori economici che già operano provvedono all'adempimento di cui ai commi 1 e 2 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. Gli operatori economici che non adempiono agli obblighi previsti ai commi 1, 2 e 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.
5. L'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, lettera a), e dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 2023/2006, omette di istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.
6. L'operatore economico che, in violazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2023/2006, non istituisce o non mantiene un efficace sistema di controllo della qualità è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 30.000.
7. L'operatore economico che, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2023/2006, non elabora e non conserva un'adeguata documentazione su supporto cartaceo o in formato elettronico riguardante le specifiche, le formulazioni e i processi di fabbricazione, nonché' relativa alle registrazioni delle varie operazioni di fabbricazione e ai risultati del sistema di controllo della qualità, che siano pertinenti per la conformità e la sicurezza di materiali e oggetti finiti, o non mette a disposizione delle autorità competenti, qualora lo richiedono, la predetta documentazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 25.000.
8. L'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 2023/2006, non rispetta le norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione, di cui all'allegato del medesimo regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.
IL TESTO COMPLETO E’ DISPONIBILE AL SEGUENTE LINK:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/18/17G00040/sg
E’ INOLTRE CONSULTABILE LA NOTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE:
http://www.unione.bassaestparmense.pr.it/sites/drupal_lepida_unionebassaest/files/Nota%20MOCA.pdf