Prendiamo spunto da una domanda posta nela nostra sezione FAQ (link) per chiarire alcuni argomenti
La Marcatura CE del prodotto, intesa come apposizione del simbolo CE sul prodotto, è l’ultima fase di un iter che prevede un serie di passaggi nel rispetto di quanto chiesto dalle direttive. Prendendo come esempio la direttiva di bassa tensione (LVD), così chiamata non perché si applica a prodotti con tensioni di pochi volt ma bensì per prodotti che utilizzano o sono previsti per l’utilizzo con tensioni che vanno da 50 a 1000 V in corrente alternata e 75 a 1500 V n corrente continua ( articolo 1 direttiva), questa direttiva arrivata ormai alla sua quarta modifica (nata come 73/23 modificata dalla 93/68 emendata dalla 2006/95/CE e in ultimo 2014/35/UE (LINK), ( Allegato V direttiva) prevede un iter per poter apporre la marcatura CE sul prodotto.
Abbiamo preso in considerazione la nuova direttiva LVD in quanto la precedente direttiva 2006/95/CE andrà in pensione a partire dal 20 Aprile 2016 ( articolo 27 direttiva)
Gli step per la marcatura sono i seguenti:
Andiamo ora a specificare nel dettaglio ogni singolo step.
Individuazione dell’operatore economico (articolo 11 direttiva)
Preparazione del documento analisi dei rischi (Allegato III punto 2)
Identificazione norme armonizzate di prodotto
Verifiche di sicurezza del prodotto
Preparazione del fascicolo tecnico (allegato III punto 2 direttiva)
Preparazione dichiarazione di conformità (articolo 15 e allegato III punto 4 direttiva)
Implementazione procedure per garantire la costanza nella produzione (articolo 6.4 – 8.6 e allegato III direttiva)
Marcatura CE (articolo 16-17 e allegato III punto 4)
Immissione sul mercato del prodotto
Laboratori / enti notificati / consulenti
Spesso capita che presso i nostri laboratori o direttamente sul nostro sito nella sezione FAQ arrivino delle domande tipo:
Se la preparazione del fascicolo tecnico viene affidata ad un entità esterna (non è obbligatorio utilizzare un ente notificato come indicato dalla direttiva stessa, comma 9 direttiva), significa che questa entità dovrà:
Ricordarsi che l’unico documento che dimostra la conformità del prodotto sono appunto i rapporti di prova. Se questi indicano che il prodotto è conforme ma sono state effettuate le prove in modo non corretto e quindi il prodotto presenta dei rischi, o addirittura il report di prova è relativo ad un prodotto simile a quello importato ma non è lo stesso, la responsabilità è di chi ha firmato la dichiarazione di conformità (fabbricante e importatore) non di certo del laboratorio che ha effettuato i test e tanto meno dell’entità che ha preparato il fascicolo tecnico.
Quindi, se un entità esterna a cui avete affidato la preparazione del fascicolo, non vi chiede report, campioni o altro, potete immaginare come possa il fascicolo redatto da questa entità rispettare i requisiti della direttiva ………….!?!?!?
Un atra domanda che spesso viene posta al nostro staff è la seguente: