Con decreto legislativo n.27 del 4 Marzo 2014, dopo più di un anno di ritardo, l’Italia recepisce la direttiva 2011/65/UE , comunemente chiamata RoHS 2. Oltre alle indicazioni già presenti nella direttiva 2011/65/UE, nel decreto vengono indicati le autorità di vigilanza (Guardia di Finanza, Camere di commercio, ISPRA, Dogane), e le sanzioni applicabili per i diversi tipi di operatori:
Per Fabbricanti e importatori: * per prodotti non conformi: da € 50.000 a € 100.000 (art.21 c.1)* per mancanza documentazione: da € 5.000 a € 50.000 (art.21 c.2)* per mancanza marcatura CE: da € 5.000 a € 50.000 (art.21 c.3)* per mancato divieto di vendita: da € 5.000 a € 30.000 (art.21 c.4)
Per Fabbricanti: * Conservazione per 10 anni documentaizone: da € 5.000 a € 30.000 (art.21 c.8)* mancanza registro AEE non conformi: da € 5.000 a € 30.000 (art.21 c.9)* mancanza identificazione AEE (rintracciabilità): da € 5.000 a € 30.000 (art.21 c.10)* mancanza nome e indirizzo sull’AEE: da € 5.000 a € 30.000 (art.21 c.11)
Per Fabbricanti Distributori: * mancanza marcatura CE: da € 5.000 a € 30.000 (art.21 c.5)
Per Distributori, Importatori, Mandatari, Importatori: * non fornire informazioni sulle AEE: da € 5.000 a € 30.000 (art.21 c.6, 7)