Il Ministero dello sviluppo economico (dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, divisione XVI sicurezza e conformità dei prodotti) ci ha confermato, che la documentazione da esibire alle dogane o agli organi di controllo per le sigarette elettroniche (non il liquido) è quella richiesta dalle direttive applicabili a questi prodotti:
* fascicolo tecnico * dichiarazione di conformità dell’importatore / costruttore
I rapporti di prova, che costituiscono parte integrante del fascicolo tecnico, non necessariamente devono essere emessi da enti notificati, come non devono essere necessariamente provenienti da laboratori o enti stabiliti nella EU.