In data 28 Giugno 2011 è stata pubblicata la nuova direttiva 2011/65/UE anche chiamata RoHs 2, che abroga la vecchia direttiva Rohs 2002/95/CE.Tra le più importanti differenze rispetto alla vecchia direttiva, possiamo trovare l’obbligo di marcatura CE, la redazione della dichiarazione di conformità, la preparazione del fascicoli tecnici contenenti tutta la documentazione atta a dimostrare la conformità dei singoli materiali omogenei che compongono il prodotto.
Per quanto riguarda quest’ultima parte, la direttiva Rohs demanda alla decisione 768/2008/CE allegato II modulo A.Tale modulo richiede espressamente che la documentazione tecnica del prodotto debba contenere verbali, esami, analisi, svolte sui materiali e quant’altro possa servire per dimostrare l’assenza delle sostanze non permesse (piombo, mercurio, cromo esavalente, cadmio bromurati).
Questo obbliga il fabbricante, ad avere, non più una semplice dichiarazione alla direttiva ROHS fornita dal costruttore del materiale , ma bensì una documentazione sostanziosa delle analisi effettuate sul materiale.Altra sostanziale differenza riguarda l’applicazione della direttiva a tutti i dispositivi medici. Per questi ultimi prodotti la direttiva ha fissato le scadenze per i prossimi anni.La presente direttiva avrà come ultimo termine il 2 Gennaio 2013.
Quindi per un prodotto elettrico ad esempio, la marcatura CE non sarà sinonimo del solo fascicolo tecnico contenente i report di prova della direttiva EMC ed LVD, ma anche di tutte le prove secondo la norma EN 62321 (ROHS).
Il laboratorio Prolab è in grado di eseguire sia il pre-screening, sia l’analisi chimica dei vari materiali, come previsto dalla normativa, nonché la preparazione dei vari fascicoli tecnici, report di prova certificati rohs.
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.