Un carica-batterie da auto, con relativo cavo è soggetto a due direttive principali: * direttiva rohs 2011/65/UE (che obbliga alla marcatura CE) * direttiva EMC 2004/108/CE (che obbliga alla marcatura CE). Tralasciando queste due direttive, che comunque impongono la marcatura CE il che non vuol dire soltanto porre il marchietto CE sul prodotto, ma bensì tutta una serie di verifiche e redazioni di documenti, i prodotti che come alimentazione sono al di sotto dei 50 V alternata e nel suo caso 75 V in continua (auto 12 Vdc) non rientrano nella direttiva LVD 2006/95/CE la quale demanda a norme tecniche la verifica della sicurezza del prodotto. Quando un prodotto elettrico non rientra sotto questa direttiva, non significa che il prodotto possa essere venduto anche se pericoloso. Infatti quando non applicabile la direttiva sopra citata, la direttiva applicabile al tipo di prodotto menzionato (carica batterie auto) è la 2001/95/CE con titolo "sicurezza generale dei prodotti". Questa direttiva non chiede che il prodotto sia marcato CE (dovrebbe comunque essere marcato CE per le altre due direttive menzionate all’inizio) ma chiede che tutto ciò che viene messo in vendita debba essere sicuro (Capo II, articolo 3, paragrafo 1 della direttiva). La direttiva è visionabile a chiunque da internet (link). Quindi se il prodotto è realmente pericoloso può essere denunciato alle autorità di controllo (Camera di commercio, guardia di finanza, Ministero dello sviluppo). Se l’importatore non presenta della documentazione idonea che dimostri che effettivamente il prodotto è stato testato, verificato, e ritenuto conforme, verrà sanzionato, oltre alla richiesta di ritiro su tutto il territorio nazionale, oltre alla comunicazione a livello europeo e alla pubblicazione del ritiro sul sito Rapex link.