Tutte le AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) rientrano nel campo di applicazione della direttiva ROHS. Secondo la definizione (articolo 3 punto 1, direttiva rohs 2011/65/UE), sono apparecchiature elettriche, le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua. Ciò significa che un orologio con meccanismo al quarzo e movimentazione delle lancette, rientra pienamente nella direttiva ROHS. Tra i vari obblighi della direttiva Rohs vi è anche quello della marcatura CE del prodotto e redazione della dichiarazione di conformità (articolo 7 punto c).La direttiva, a seconda dei prodotti, impone scadenze diverse, tra cui alcune categorie di dispositivi medici hanno come scadenza il 22 Luglio 2016 (articolo 4 punto 3). Per quanto riguarda gli orologi la scadenza era il Gennaio 2013. Bisogna ricordare che la direttiva Rohs è nata nel 2002 (2002/95/CE) ed è sempre stata in vigore; solo nel 2011 è stata emessa la nuova versione della direttiva (2011/65/UE) la quale ha previsto la marcatura CE e la dichiarazione di conformità del prodotto (cosa che prima non era prevista). E’ da tener presente inoltre che i prodotti elettrici oltre a ricadere nella presente direttiva possono ricadere in altre direttive, ad esempio direttiva bassa tensione 2006/95/CE, direttiva EMC 2004/108/CE, e molte altre. Queste direttive prevedono la marcatura CE del prodotto. Quindi se un prodotto prima dell’entrata in vigore della direttiva ROHS riportava la marcatura CE, significa che rientrava sotto le direttive sopracitate. Un ultimo appunto per quanto riguarda i disturbi elettromagnetici, un semplice orologio da parete con meccanismo al quarzo, privo di elettronica attiva, è escluso ad esempio dalla direttiva EMC in quanto non in grado di generare un disturbo (vedere articolo 1 punto 3 direttiva 2004/108/CE oppure Guida alla direttiva EMC del Febbraio 2010 punto 1.1.4); meccanismo in grado di muovere lancette di certe dimensioni potrebbero avere al loro interno motori o altri dispositivi in grado di generare disturbi, ma per avere la certezza se una direttiva è applicabile o men o bisognerebbe analizzare un campione.